Statuto
Lo Statuto della Federbim
Approvato dall’Assemblea Ordinaria dell'11 luglio 2008 a Mezzegra (CO)
Costituzione e Scopi
Art. 1
E’ costituita la Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano “FEDERBIM” riconosciuta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica di data 31.1.1964, n. 194
La Federazione ha sede in Roma.
Art. 2
La Federazione rappresenta e tutela in ogni sede gli interessi generali dei Consorzi associati e, su speciale mandato, quelli dei singoli Consorzi.
Collabora con le altre Associazioni Nazionali degli Enti locali al fine di promuovere forme di coordinamento ed iniziative di sviluppo per il conseguimento dei fini istituzionali degli associati.
Art. 3
Scopi della Federazione nel rispetto delle. autonomie dei Consorzi sono:
a) curare presso ogni livello istituzionale i diritti, le prerogative e gli interessi comuni dei Consorzi;
b) curare in particolare il riconoscimento del diritto all’indennizzo, alla riscossione, riparto, impiego del sovracanone;
c) coordinare l’attività dei Consorzi B.I.M. associati, tra di loro e con gli altri Enti locali, in particolare quelli di piccole dimensioni, anche con iniziative tese a favorire lo sviluppo socio – economico territoriale degli stessi;
d) prestare assistenza tecnico-giuridica e sostenere iniziative in campo socio – culturale e socio – assistenziale verso i singoli Consorzi che ne facciano richiesta;
e) curare e d incentivare la partecipazione di tutti i Consorzi alla vita associativa della Federazione.
La Federazione può altresì estendere la propria assistenza ai Comuni non consorziati ricadenti nei perimetri dei bacini imbriferi montani e ai Comuni rivieraschi che ne facciano richiesta. La Federazione, inoltre, al fine di perseguire meglio i propri scopi sociali può acquisire quote di partecipazione in Enti Pubblici e Privati nonché in Società”
Soci
Art. 4
Possono essere soci della Federazione i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano costituiti a norma della Legge 27/12/1953, n. 959, nonché gli Enti locali cui siano state attribuite in base alla normativa vigente funzioni di Consorzi BIM
Art. 5
Il Consorzio che chiede di aderire alla Federazione deve allegare alla domanda la copia della delibera dell’Organo competente, copia dello statuto e l’elenco delle cariche sociali.
L’adesione comporta l’accettazione del presente statuto, e il pagamento della quota annua associativa come determinata dall'Assemblea.
Art. 6
La qualità di socio si perde:
a) per sopravvenuto scioglimento del Consorzio
b) per recesso da notificarsi con lettera raccomandata ed a valere nel successivo anno solare;
c) per inadempienza degli obblighi statutari, accertata con deliberazioni della Giunta Esecutiva. Contro tale deliberazione è ammesso il ricorso all’Assemblea della Federazione, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della decisione, notifica da farsi con lettera raccomandata.
d) per mancato pagamento della quota annua associativa
Organi della Federazione
Art. 7
Sono Organi della Federazione :
a) l’Assemblea e il suo Presidente;
b) la Giunta Esecutiva;
c) il Presidente e l’Ufficio di Presidenza;
d) l’Organo di controllo.
La perdita per qualsiasi motivo della carica che ha costituito il presupposto della nomina negli organi della Federazione comporta l'automatica decadenza della carica rivestita presso la Federazione.
Art. 8
L’Assemblea è costituita dai Presidenti dei Consorzi associati o dai loro delegati.
Ciascun partecipante all'Assemblea non potrà avere più di una delega oltre la propria.
Ogni Consorzio ha diritto ad un voto.
Sono membri dell’Assemblea con voto consultivo gli ex Presidenti della Federazione ed il Presidente dell’Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani - UNCEM.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea che viene eletto in occasione del rinnovo delle cariche sociali per 5 anni con il compito di provvedere alla sua convocazione d'intesa con la Giunta Esecutiva e fissandone contestualmente l'ordine del giorno. L'Assemblea dovrà, infine, essere convocata dal suo Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta un terzo dei soci o la Giunta Esecutiva.
In caso di impossibilità o rifiuto del Presidente di convocare l'Assemblea, provvede il Presidente della Federazione. L'Assemblea è validamente riunita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei suoi membri ed in seconda convocazione alla presenza di un terzo dei soci; l'Assemblea delibera comunque a maggioranza dei presenti.
In assenza del suo Presidente l'Assemblea è presieduta dal Consigliere anziano di età.
Art. 9
L’Assemblea :
a) elegge nel proprio seno il Presidente dell'Assemblea
b) determina gli indirizzi politico amministrativi della Federazione
c) discute ed approva i bilanci preventivi e consuntivi
d) determina l'ammontare delle quote associative annue
e) elegge nel proprio seno il Presidente, i due Vice Presidenti e i membri della Giunta esecutiva
f) elegge l'Organo di Controllo
g) nomina e revoca, su proposta della Giunta Esecutiva, il Direttore della Federazione
h) decide su proposta della Giunta Esecutiva di acquisire partecipazioni in Enti pubblici e privati nonché in Società
i) approva il regolamento di funzionamento degli Organi su proposta della Giunta Esecutiva
Art. 10
La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dal Presidente dell'Assemblea e da 10 membri eletti dall’Assemblea che durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente e da lui convocata almeno una volta ogni due mesi; delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
La Giunta Esecutiva deve essere convocata dal Presidente quando gliene facciano richiesta scritta e motivata cinque dei suoi componenti.
Art. 11
La Giunta Esecutiva :
a) cura l’attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) delibera sui provvedimenti particolari tendenti all’attuazione degli scopi della Federazione;
c) predispone il bilancio di previsione e ne cura la gestione provvisoria fino all'approvazione dell'Assemblea
d) predispone il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
e) delibera in materia patrimoniale e finanziaria nel quadro del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea;
f) nomina propri rappresentanti a ricoprire incarichi;
g) assume, secondo regolamento organico, il personale necessario e ne fissa stipendi e corresponsioni varie, compreso quello del Direttore;
h) provvede, per quanto non di competenza degli altri Organi, al buon andamento ed allo sviluppo della Federazione ;
i) adotta i provvedimenti di urgenza, di competenza dell’Assemblea, alla quale dovranno essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione.
l) può attribuire e revocare, su proposta del Presidente, deleghe specifiche ad alcuni componenti al fine di meglio seguire particolari settori e questioni che riguardino l'attività della Federazione con l'obbligo di relazionare periodicamente alla Giunta;
m) delibera su tutti gli argomenti non specificatamente riservati all'Assemblea
n) può delegare parte dei suoi compiti con precisa delineazione dei poteri all'Ufficio di Presidenza
Art. 12
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e ne esercitano le attribuzioni in caso di sua assenza o impedimento in ordine di età.
Art. 13
L’ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e dai Vice Presidenti e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e può assumere i poteri della Giunta Esecutiva con esclusione di quanto previsto dalla lettera i) art. 11 con l’obbligo di ratifica alla prima seduta della Giunta Esecutiva stessa.
L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente.
Eventuali decisioni all'interno dell'Ufficio di Presidenza devono essere assunte a maggioranza.
Art. 14
I componenti dell'Organo di controllo sono eletti dall’Assemblea nel proprio seno in numero di tre effettivi e due supplenti, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
L'Organo di controllo, che elegge nel proprio seno il suo Presidente, partecipa ai lavori della Giunta Esecutiva, vigila sull’andamento dell’amministrazione della Federazione e ne riferisce all’Assemblea con la relazione annuale sul conto consuntivo.
Art. 15
Il Direttore è segretario degli organi collegiali della Federazione.
Segue l’attività degli organi della Federazione, sovrintende al regolare funzionamento degli Uffici ed è il responsabile del personale. Esegue le decisioni della Giunta Esecutiva e collabora con il Presidente al mantenimento dei rapporti con le Autorità e gli Enti e le istituzioni con cui la Federazione entra in relazione e rapporto.
Disposizioni finanziarie
Art. 16
Il Fondo comune della Federazione potrà essere impegnato, oltre a permettere il funzionamento della stessa, al raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3.
Il Fondo è costituito:
a) dalle quote associative annue;
b) da eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni;
c) da utili e proventi derivanti da partecipazioni.
Art. 17
L’esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
La Giunta Esecutiva presenta all’approvazione dell’Assemblea riunita in seduta ordinaria il conto consuntivo ed il preventivo della gestione annuale.
Modifiche allo Statuto
Art. 18
Le eventuali modifiche al presente statuto saranno deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole della metà più uno dei Consorzi associati
"Norme transitorie"
Art. 19
La Giunta Esecutiva dovrà provvedere alla predisposizione del regolamento inerente il funzionamento degli Organi e della Direzione da far approvare alla prima Assemblea utile.
Art. 20
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.